La vicenda muove da un ricorso proposto da un dipendente per l’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine da parte dell’ente pubblico datoriale.
Nell’impiego pubblico contrattualizzato il danno non consiste nella perdita del posto di lavoro, e, quindi, la domanda risarcitoria non può essere fondata sullo stato di disoccupazione del lavoratore né il pregiudizio subito può essere commisurato, come sostiene la ricorrente, a tutte le retribuzioni che la stessa avrebbe percepito qualora fosse stata assunta a tempo indeterminato.
In caso di violazione dei divieti di contratto a termine nella PA si prevede un diverso e specifico regime sanzionatorio che passa attraverso la responsabilizzazione del dirigente pubblico e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, ove ne ricorrano i presupposti.
Per le suddette motivazioni – prosegue la Corte – la sentenza deve essere cassata con rinvio al Giudice dell’appello che dovrà procedere ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.
Bisogna comunque evidenziare che, ai fini del risarcimento del danno sul lavoratore non può gravare un impossibile onere della prova, con previsione di una indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità.
La Cassazione ha infatti stabilito che:
A questo link il testo completo della Sentenza della Cassazione.
Se ci rientrassero tutte le supplenze nella scuola sarebbe un diluvio di domande risarcitorie